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Art. 4 Principio della partecipazione 1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, degli utenti dei servizi comunali, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, degli stranieri e degli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione. 2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo principi e le forme stabilite nello Statuto. 3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica amministrativa, garantendo l’accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall’Ente e un’informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. 4. Il Comune attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, individua modalità di consultazione e confronto con le forme di rappresentanza della società civile; in particolar modo il Comune attiva forme di concertazione con le rappresentanze sindacali sugli atti a valenza generale di programmazione. |
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