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Art. 40 Consiglio di amministrazione e Presidente 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. 2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire. 3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. |
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