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Art. 42 Rapporti con il Comune
1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale: a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali; b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonchè la relativa relazione previsionale; c) il conto consuntivo; d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale; e) la partecipazione
a società di capitali o la costituzione di società i cui
fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda
e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi
già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinchè queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale. 3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale. |
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