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Comune di Baricella

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40052 Baricella (Bologna)
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Art. 43

Istituzione

1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse provinciale o metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

4. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

5. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione di servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

6. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

7. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

8. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

 

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