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Art. 44 Consiglio di amministrazione e Presidente 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. 2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina. 3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore. 4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune. 5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile. |
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