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Art. 47 Concessioni di pubblici servizi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza. 3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all’ente. 4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale. Art. 47 Concessioni di pubblici servizi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza. 3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all’ente. 4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale. Art. 47 Concessioni di pubblici servizi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio e livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza. 3. Il conferimento della concessione avviene con procedura e criteri stabiliti dal Consiglio comunale in modo da assicurare il conseguimento delle condizioni più favorevoli all’ente. 4. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale. |
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