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Art. 48 Convenzioni 1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'art. 30 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. |
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