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Art. 49 Consorzi
1. Il Comune, al fine di garantire l’erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi da costituirsi tra Comuni e tra Comuni e Province, ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
2. L’ordinamento del consorzio è demandato allo statuto consortile, che deve essere preventivamente approvato dai Consigli di tutti gli enti locali aderenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione di cui all’art. 30 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. |
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