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Art. 50 Accordi di programma 1. Il comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione ed operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 2. L’accordo definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.
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