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Art. 51 Principi e criteri direttivi 1. L’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici. 2. Le attività
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi
di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di
programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni
e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo
concorrono i singoli dirigenti/ responsabili di settore e gli
organismi collegiali previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta
e di supporto tecnico.
3. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano: a) il programma amministrativo di cui all’art. 71 comma 2 del D. Leg.vo n. 267/2000; b) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 46 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000; c) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica di cui agli artt. 162, 170 e 171 del D. Leg.vo 267/2000; d) il piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Leg.vo 267/2000; e) i piani economico-finanziari di cui all’art. 201 del D. Leg.vo 267/2000; f) i programmi, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione di cui all’art. 42, comma 2 lett. B) del D. Leg.vo 267/2000; g) il piano generale di sviluppo dell’ente; h) il programma triennale dello opere pubbliche di cui alla L. 109/1994 e, comunque, i programmi e i progetti preliminari delle stesse di cui all’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Leg.vo 267/2000; i) gli indirizzi espressi dal consiglio comunale, in particolare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Leg.vo n. 267/2000; l) le direttive del Sindaco; m) le direttive della Giunta; n) le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute;
4. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
5. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili che sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati . Art. 51 Principi e criteri direttivi 1. L’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici. 2. Le attività
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi
di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di
programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni
e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo
concorrono i singoli dirigenti/ responsabili di settore e gli
organismi collegiali previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta
e di supporto tecnico.
3. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano: a) il programma amministrativo di cui all’art. 71 comma 2 del D. Leg.vo n. 267/2000; b) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 46 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000; c) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica di cui agli artt. 162, 170 e 171 del D. Leg.vo 267/2000; d) il piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Leg.vo 267/2000; e) i piani economico-finanziari di cui all’art. 201 del D. Leg.vo 267/2000; f) i programmi, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione di cui all’art. 42, comma 2 lett. B) del D. Leg.vo 267/2000; g) il piano generale di sviluppo dell’ente; h) il programma triennale dello opere pubbliche di cui alla L. 109/1994 e, comunque, i programmi e i progetti preliminari delle stesse di cui all’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Leg.vo 267/2000; i) gli indirizzi espressi dal consiglio comunale, in particolare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Leg.vo n. 267/2000; l) le direttive del Sindaco; m) le direttive della Giunta; n) le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute;
4. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
5. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili che sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati . Art. 51 Principi e criteri direttivi 1. L’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici. 2. Le attività
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi
di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di
programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni
e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo
concorrono i singoli dirigenti/ responsabili di settore e gli
organismi collegiali previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta
e di supporto tecnico.
3. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano: a) il programma amministrativo di cui all’art. 71 comma 2 del D. Leg.vo n. 267/2000; b) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all’art. 46 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000; c) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica di cui agli artt. 162, 170 e 171 del D. Leg.vo 267/2000; d) il piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Leg.vo 267/2000; e) i piani economico-finanziari di cui all’art. 201 del D. Leg.vo 267/2000; f) i programmi, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione di cui all’art. 42, comma 2 lett. B) del D. Leg.vo 267/2000; g) il piano generale di sviluppo dell’ente; h) il programma triennale dello opere pubbliche di cui alla L. 109/1994 e, comunque, i programmi e i progetti preliminari delle stesse di cui all’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Leg.vo 267/2000; i) gli indirizzi espressi dal consiglio comunale, in particolare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Leg.vo n. 267/2000; l) le direttive del Sindaco; m) le direttive della Giunta; n) le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute;
4. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale.
5. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l’attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili che sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati . |
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