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via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

Art. 52

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sostituisce il regolamento d’organizzazione e costituisce la mappa organizzativa totale degli strumenti di gestione e di governo dell’apparato.

3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento (politico-burocratiche e burocratiche), controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all’interno dell’organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all’attuazione dei programmi del Comune.

4. Il regolamento, in via principale:

a) - disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità;

b) - stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Responsabili di settore/servizio/corpo e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

c) - stabilisce le modalità per il conferimento di incarichi apicali a tempo determinato;

d) - può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

e) - disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure selettive conformandosi a principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, speditezza, trasparenza, oggettività, pari opportunità e decentramento;

f) - stabilisce i criteri per la nomina del Direttore Generale;

g) - individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione dei responsabili (dirigenti) e della congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo.
Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali

Art. 52

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sostituisce il regolamento d’organizzazione e costituisce la mappa organizzativa totale degli strumenti di gestione e di governo dell’apparato.

3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento (politico-burocratiche e burocratiche), controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all’interno dell’organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all’attuazione dei programmi del Comune.

4. Il regolamento, in via principale:

a) - disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità;

b) - stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Responsabili di settore/servizio/corpo e le altre specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

c) - stabilisce le modalità per il conferimento di incarichi apicali a tempo determinato;

d) - può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

e) - disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure selettive conformandosi a principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità, speditezza, trasparenza, oggettività, pari opportunità e decentramento;

f) - stabilisce i criteri per la nomina del Direttore Generale;

g) - individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione dei responsabili (dirigenti) e della congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo.
Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali

 
 
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