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via Roma 76
40052 Baricella (Bologna)
telefono 051.6622411 - fax 051.873399

 
 

Art. 54

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

3. Il Direttore Generale:

a) - attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente;

b) - sovrintende alla gestione dell’Ente;

c) - persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

d) - predispone il piano dettagliato degli obiettivi;

e) - propone il P.E.G. (o documento sostitutivo).

4. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore/Servizio/Corpo.

5. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 54

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

3. Il Direttore Generale:

a) - attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente;

b) - sovrintende alla gestione dell’Ente;

c) - persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza;

d) - predispone il piano dettagliato degli obiettivi;

e) - propone il P.E.G. (o documento sostitutivo).

4. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore/Servizio/Corpo.

5. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

 
 
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