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Art. 55 Segretario Comunale 1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 2. Il Segretario è nominato con le modalità previste da apposita normativa dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato. 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio. 4. Il Segretario: a) - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; b) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; c) - può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; d) - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore/Servizio/Corpo e ne coordina l’attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale; e) - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 5. Con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stipulata convenzione per il servizio di segreteria, il cui contenuto è determinato dall’art. 10 - comma 2 - del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. 6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.
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