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Art. 56 Responsabili di Settore 1. I responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 2. I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. 3. I responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo: Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Direttore generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte. |
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