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Art.6 Istanze, petizioni, proposte. Iniziativa popolare 1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento, da adottare entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi. 2. I soggetti di cui al precedente art. 4 esercitano l'iniziativa riferita agli atti di competenza del Consiglio comunale presentando una proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. 3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale. 4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. |
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