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Art. 61
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Nell'ambito degli
strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato
dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale
di previsione, coincidente con l'anno solare ed approvato entro il 31
dicembre di ciascun anno, è redatto in termini di competenza osservando
i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale
con la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La definizione delle
previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con
gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria.
A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato
dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio
pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di
provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria
nel campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale,
elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione,
esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione
del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani
finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione
del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici
e servizi, ancorchè derivanti da leggi speciali o da attribuzioni
o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze
finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando
quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire
il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio
periodo.
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