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Art. 62 Risultati di gestione 1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti: a) conto del bilancio; b) conto generale del patrimonio; c) conto economico. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate; 2. Il conto consuntivo approvato entro il 30 giugno di ciascun anno, è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico. |
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