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Art. 65 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 239 e seguenti del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. 2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti. 3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Baricella e se eletti decadono da componenti il Collegio: a) i membri dei Comitati Regionali di Controllo e relative sezioni; b) i Consiglieri comunali, di frazione e gli assessori del Comune e i loro parenti o affini entro il quarto grado; c) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione; d) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune; f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile. 4. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio. 5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio. 6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo. |
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