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Art. 66 Attività del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità. 2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione. 3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste da regolamento. |
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