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Art. 69 Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti e le successive modifiche sono adottati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze.
3. I regolamenti che per legge devono essere sottoposti al controllo del CO.RE.CO., sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’organo di controllo.
4. I regolamenti non soggetti a controllo del CO.RE.CO. sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune ed entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
5. I regolamenti richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge o non sia previsto altro termine previsto dal presente statuto, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo. |
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