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Art. 69 ter Ordinanze 1. I responsabili dei Settori emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, comunicandole al Sindaco.
2. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'’rt. 54 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Tale ordinanza è accessibile a chiunque intenda consultarla. |
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