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Art. 7 Consultazione della popolazione. Sondaggi 1. L’amministrazione può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima o del sondaggio, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 2. La consultazione è limitata a materie di esclusiva competenza locale. 3. La consultazione può essere promossa dal Consiglio comunale, dalla Giunta, da due Consulte di frazione. 4. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee. |
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