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Art. 8 Referendum consultivo e propositivo 1. Il Consiglio Comunale delibera l’indizione del referendum consultivo e propositivo quanto lo richiedano trecentocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum viene indetto dal Sindaco entro 90 giorni dalla esecutività della relativa deliberazione consiliare. 2. Non possono essere
sottoposti a referendum: 3. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza. 4. La proposta, ad avvenuta raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti, eletto dal Consiglio comunale, entro sei mesi dalla prima seduta consiliare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. 5. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 7. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto. |
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