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Art. 9 Referendum abrogativo 1. La richiesta di referendum abrogativo deve essere presentata presso la segreteria del Comune da un comitato promotore, composto da cinquanta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune medesimo. Nella richiesta, da pubblicarsi all'Albo pretorio del Comune, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum e il regolamento di ci cui si propone l'abrogazione, con la formula: <<volete che sia abrogato il regolamento.............>>. Qualora si richieda referendum per abrogazione di parte di uno o più articoli del regolamento deve essere trascritto il testo dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto. 2. Le firme, in numero non inferiore a cinquecento elettori residenti nel Comune, vengono raccolte entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta, su appositi moduli vidimati dall'ufficio di segreteria del Comune. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto. 3. Dopo la raccolta, i moduli contenenti le firme autenticate nelle forme di legge, vengono depositati presso il Comitato dei Garanti, che esamina la richiesta di referendum e la regolarità delle firme depositate e si pronuncia sull'ammissibilità entro sessanta giorni. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco e la Giunta possono presentare memorie al Comitato stesso. 4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte: a) sull'esclusiva competenza locale; b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare; c) sulla congruità e sull'univocità del quesito. d) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo. 5. Ricevuta comunicazione della decisione del Comitato dei Garanti, il Sindaco, su deliberazione del Consiglio, indice con proprio atto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori. 6. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente all'abrogazione la metà più uno dei votanti. 7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Sindaco, con proprio atto dichiara l'abrogazione del regolamento o delle singole disposizioni oggetto del regolamento medesimo. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato all'Albo pretorio del Comune. 8. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione del regolamento o delle singole disposizioni oggetto del regolamento medesimo, non può proporsi richiesta di referendum abrogativo del medesimo regolamento o di parte di esso durante il mandato del Sindaco in carica. 9. Non possono essere sottoposti a referendum: a) lo statuto; b) il regolamento di contabilità; c) i regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario; d) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; e) il regolamento sul consiglio comunale; f) ogni altro regolamento obbligatorio ai sensi di legge. 10. Il referendum non può avere luogo in concomitanza con ogni altra operazione di voto.
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