ABOLITA L'ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
A
decorrere dall'anno 2008 è abolita l'imposta comunale sull'abitazione
principale e su una pertinenza.
Con decreto n. 93 del 21.05.2008 è stata abolita l'ICI
per l'abitazione principale e le pertinenze nei limiti di quanto
stabilito dai regolamenti comunali.
Per il Comune di Baricella oltre alla prima casa risulta esente
UNA pertinenza, che in base al regolamento comunale può
essere "garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina",
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 -
C/6 - C/7.
L'esenzione
si applica altresì:
per
il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale;
alle unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edizilie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari
agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti
locato o che risulti abitato esclusivamente dal coniuge.
Il
decreto in questione definisce inoltre che l'agevolazione non
si applica alle abitazioni principali definite "di lusso" identificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua
ad applicarsi la detrazione per l'abitazione principale prevista
in precedenza.
La
delibera di C.C. n. 9 del 18.02.2010 ha definito per lanno
di imposizione 2010 le seguenti aliquote:
| |
DESCRIZIONE
IMMOBILE
|
ALIQUOTA
|
| 1 |
Abitazione principale
limitatamente alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
|
5,3
|
| 2 |
Abitazione
principale anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari, se risulta non locata
o abitata esclusivamente dal coniuge limitatamente
alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
|
5,3
|
| 3 |
Abitazione
principale di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
imitatamente alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
|
5,3
|
| 4 |
Una
pertinenza accessoria allabitazione principale (garage,
posto auto, cantina, ecc.) anche se distintamente iscritta
in catasto di cui ai punti 1 - 2- e 3
|
5,3
|
| 5 |
Ulteriori
pertinenze collegate allabitazione principale e tutte
le pertinenze delle abitazioni non locate e/o tenute a disposizione
|
6,7
|
| 6 |
Abitazione
non locate e/o tenute a disposizione
|
7
|
| 7 |
Abitazioni
principali e una pertinenza accessoria allabitazione
principale, concesse in locazione a canone concordato a norma
dellart. 2 della L. 431/98
|
0,5
|
| 8 |
Immobili
posseduti dalle Imprese e da loro direttamente utilizzati
per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali
purchè si tratti di fabbricati costruiti dopo l'1.1.2002
e strumentali per natura (Cat. A10 - C - D) per i primi
tre anni di attività
|
4
|
| 9 |
Unità
immobiliari non comprese nelle categorie precedenti (aliquota
ordinaria)
|
6,7
|
La
detrazione spettante per labitazione principale ammonta a € 103,29
annue. Se tale detrazione non trova capienza nellimporto dellimposta
dovuta per labitazione principale, per la parte eccedente può essere computata
in diminuzione dellimposta dovuta per la pertinenza accessoria allabitazione
principale. E ammessa unulteriore detrazione per labitazione
principale pari a € 41,32, per un totale di detrazione annua di € 144,61,
esclusivamente quando si verificano le seguenti situazioni/condizioni:
labitazione
in oggetto deve essere lunica proprietà immobiliare del
contribuente al 1° gennaio 2010;
nel
caso in cui limmobile sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso
o abitazione, il contribuente non deve possedere altri immobili a titolo di proprietà;
alla
data del 1° gennaio 2010 il contribuente deve aver compiuto il
60° anno di età ed essere in condizione non lavorativa, inoltre
il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non
deve essere superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento
anno 2009, con esclusione del reddito prodotto dallabitazione
stessa),
oppure in alternativa al
precedente punto
il
contribuente deve far parte di un nucleo familiare ove sia presente
un portatore di handicap, con invalidità superiore all80%
e il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare
non deve essere superiore a € 10.329,14 (reddito di riferimento
anno 2009, con esclusione del reddito prodotto dallabitazione
stessa).
Per
ottenere lulteriore detrazione il contribuente deve presentare dichiarazione
sostitutiva sullapposito modello. |