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Comune di Baricella

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Aliquote e detrazioni

ABOLITA L'ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008 è abolita l'imposta comunale sull'abitazione principale e su una pertinenza.

Con decreto n. 93 del 21.05.2008 è stata abolita l'ICI per l'abitazione principale e le pertinenze nei limiti di quanto stabilito dai regolamenti comunali.
Per il Comune di Baricella oltre alla prima casa risulta esente UNA pertinenza, che in base al regolamento comunale può essere "garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina", classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7.

L'esenzione si applica altresì:

  • per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

  • alle unità immobiliare, appartenenti alle cooperative edizilie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

  • agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato o che risulti abitato esclusivamente dal coniuge.

    Il decreto in questione definisce inoltre che l'agevolazione non si applica alle abitazioni principali definite "di lusso" identificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per l'abitazione principale prevista in precedenza.

    La delibera di C.C. n. 9 del 18.02.2010 ha definito per l’anno di imposizione 2010 le seguenti aliquote:

     

    DESCRIZIONE IMMOBILE

    ALIQUOTA

    1

    Abitazione principale limitatamente alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9

    5,3‰

    2

    Abitazione principale anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se risulta non locata o abitata esclusivamente dal coniuge limitatamente alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9

    5,3‰

    3

    Abitazione principale di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa imitatamente alla categorie catastali A/1 - A/8 - A/9

    5,3‰

    4

    Una pertinenza accessoria all’abitazione principale (garage, posto auto, cantina, ecc.) anche se distintamente iscritta in catasto di cui ai punti 1 - 2- e 3

    5,3‰

    5

    Ulteriori pertinenze collegate all’abitazione principale e tutte le pertinenze delle abitazioni non locate e/o tenute a disposizione

    6,7‰

    6

    Abitazione non locate e/o tenute a disposizione

    7‰

    7

    Abitazioni principali e una pertinenza accessoria all’abitazione principale, concesse in locazione a canone concordato a norma dell’art. 2 della L. 431/98

    0,5‰

    8

    Immobili posseduti dalle Imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali purchè si tratti di fabbricati costruiti dopo l'1.1.2002 e strumentali per natura (Cat. A10 - C - D) per i primi tre anni di attività

    4‰

    9

    Unità immobiliari non comprese nelle categorie precedenti (aliquota ordinaria)

    6,7‰

    La detrazione spettante per l’abitazione principale ammonta a € 103,29 annue.
    Se tale detrazione non trova capienza nell’importo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, per la parte eccedente può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza accessoria all’abitazione principale.
    E’ ammessa un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari a € 41,32, per un totale di detrazione annua di € 144,61, esclusivamente quando si verificano le seguenti situazioni/condizioni:

  • l’abitazione in oggetto deve essere l’unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2010;

  • nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve possedere altri immobili a titolo di proprietà;

  • alla data del 1° gennaio 2010 il contribuente deve aver compiuto il 60° anno di età ed essere in condizione non lavorativa, inoltre il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non deve essere superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento anno 2009, con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione stessa),

  • oppure in alternativa al precedente punto

  • il contribuente deve far parte di un nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore all’80% e il reddito imponibile medio pro-capite del nucleo familiare non deve essere superiore a € 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2009, con esclusione del reddito prodotto dall’abitazione stessa).

  • Per ottenere l’ulteriore detrazione il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva sull’apposito modello.
       

     

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