Descrizione
Dal 7 novembre in vigore l'obbligo di utilizzo di dispositivi antiabbandono per il trasporto in macchina di bambini di età inferiore a 4 anni.
Facendo seguito alla circolare del 3 luglio 2019, con la quale sono state diffuse le disposizioni sull'applicazione delle norme riguardanti i dispositivi antiabbandono, di cui all'art. 172, comma 1-bis, del Codice della Strada, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019, con cui sono state date specifiche tecnico-costruttive alle quali devono rispondere questi dispositivi.
Le suddette disposizioni ministeriali sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, da oggi sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 127 del Codice della Strada, introdotte dalla Legge 1 ottobre 2018 n. 117, in caso si circoli senza sprovvisti dei suddetti dispositivi.
I dispositivi devono essere usati nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.
E' importante che i dispositivi abbiano le caratteristiche dettagliate dall'art. 3 del decreto ministeriale e del relativo allegato A.
Si allegano per gli opportuni approfondimenti:
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato del 06/11/2019, avente ad oggetto "Dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 ottobre 2019 n. 122 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni"
Facendo seguito alla circolare del 3 luglio 2019, con la quale sono state diffuse le disposizioni sull'applicazione delle norme riguardanti i dispositivi antiabbandono, di cui all'art. 172, comma 1-bis, del Codice della Strada, si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019, con cui sono state date specifiche tecnico-costruttive alle quali devono rispondere questi dispositivi.
Le suddette disposizioni ministeriali sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, da oggi sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 127 del Codice della Strada, introdotte dalla Legge 1 ottobre 2018 n. 117, in caso si circoli senza sprovvisti dei suddetti dispositivi.
I dispositivi devono essere usati nei veicoli di cui alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.
E' importante che i dispositivi abbiano le caratteristiche dettagliate dall'art. 3 del decreto ministeriale e del relativo allegato A.
Si allegano per gli opportuni approfondimenti:
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato del 06/11/2019, avente ad oggetto "Dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 ottobre 2019 n. 122 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni"
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/04/2020 11:05:36