Governo e Regioni per una riapertura in sicurezza (aggiornato)

Dal 18 maggio entreranno in vigore nuove previsioni che, in un'ottica di graduale e sicura ripartenza e coniugando sicurezza e ripresa delle attività, consentiranno attività sia commerciali che da parte dei singoli cittadini. Per fare questo il...
Data:

17 maggio 2020

Tempo di lettura:

3 min

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Dal 18 maggio entreranno in vigore nuove previsioni che, in un'ottica di graduale e sicura ripartenza e coniugando sicurezza e ripresa delle attività, consentiranno attività sia commerciali che da parte dei singoli cittadini.

Per fare questo il governo ha emanato due provvedimenti:
- un decreto-legge "quadro" per fornire la base normativa nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;
- un DPCM, insieme ad allegati specifici per tipologie di attività, che fornisce il dettaglio delle attività consentite dal 18 maggio e nei periodi successivi, indicando anche le modalità tecniche da osservare per la riapertura, sulla base di un documento proposto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

La Regione Emilia-Romagna, a integrazione, ha emanato una propria ordinanza e una serie di protocolli disponibili nei link in calce.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato il contenuto dei provvedimenti in una conferenza stampa.

I provvedimenti prevedono:

- Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto alla propria, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Dal 3 giugno 2020, se i dati epidemiologici saranno confortanti, gli spostamenti tra regioni diverse e da/per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, fino alla guarigione.
Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come il dover rispettare distanza di sicurezza e tutte le previsioni anti-contagio in vigore a livello nazionale e regionale. La mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi e in quelli all'aperto dove sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di un metro
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (vedi allegato), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Attività economiche e produttive, altre attività dei singoli
Sono consentite le seguenti attività, nel rispetto dei protocolli regionali:

Dal 18 maggio:
— commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche;
— agenzie di servizi;
— servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali che prevedono l’asporto e il consumo sul posto;
— servizi alla persona;
— attività ricettive alberghiere;
— strutture ricettive all’aria aperta;
— attività di apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura;
— l’accesso alle spiagge libere e agli arenili;
— l'accesso alle aree ludiche dei parchi e giardini, secondo protocollo (allegato).

📌Dal 25 maggio
— stabilimenti balneari;
— attività sportiva di base e attività motoria anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
— attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi;
— attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park;
— attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive.

📌Dall'8 giugno
— attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre.

- Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni del DL, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni e ulteriori misure per evitare la prosecuzione dell'attività.

Si rimanda agli allegati per approfondire le misure.

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Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/05/2020 14:11:30

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