Decreto Legge "Green Pass" - le novità

Il recente decreto legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ha...
Data:

23 settembre 2021

Tempo di lettura:

2 min

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Il recente decreto legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ha stabilito l’obbligatorietà nei luoghi di lavoro pubblici e privati della Certificazione verde Covid-19 (o Green Pass).
Per accedere ai luoghi di lavoro sarà così necessario:
  • essere vaccinati;
  • aver fatto un tampone;
  • essere guariti dal Covid.
La misura entrerà in vigore dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre, data in cui terminerà lo stato di emergenza.

Di seguito si riportano le principali disposizioni.

LAVORO PUBBLICO

Si prevede l’obbligo di possesso del Green pass per il personale delle pubbliche amministrazioni, incluse Autorità indipendenti, Consob, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.

Sono tenuti al possesso della Certificazione Verde Covid-19 altresì i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

LAVORO PRIVATO

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi Covid-19 i lavoratori nel settore privato.

CARICHE ELETTIVE E ORGANI COSTITUZIONALI

Il possesso del Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

TAMPONI CALMIERATI

Le farmacie che hanno i requisiti prescritti saranno tenute a somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

SANZIONI

Si prevede una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per chi accede al luogo di lavoro senza la Certificazione.

Il dipendente della Pa privo di Green pass è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza è sospeso dal rapporto di lavoro fino a quando non si mette in regola con la certificazione.
Nel privato invece il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass.
In entrambi i casi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

ESENZIONI

L’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


Rimangono le seguenti misure.

ACCESSO A LOCALI E AD EVENTI

Obbligo di Green Pass nelle zone bianche e gialle per accedere a: ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere, spettacoli dal vivo, concorsi, sagre.

VIAGGI

Necessità della certificazione Verde per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali.

SCUOLE E UNIVERSITÀ

Possesso di Green Pass per scuola, Università e per il personale scolastico.


In calce il testo integrale del Decreto.

Allegati

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Ultimo aggiornamento pagina: 23/09/2021 13:09:29

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