Descrizione
Il Governo ha varato il nuovo Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covdi-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale innanzitutto è prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.
Per quanto concerne gli spostamenti:
- dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sul territorio nazionale, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.
Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sul territorio nazionale, restano in vigore, per quanto non previsto nel testo dell'allegato ultimo decreto, le misure adottate con Decreto-Legge n. 19/2020, e nello specifico:
a. "in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale, compreso fra le 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
Per quanto concerne gli spostamenti:
- dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sul territorio nazionale, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.
Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sul territorio nazionale, restano in vigore, per quanto non previsto nel testo dell'allegato ultimo decreto, le misure adottate con Decreto-Legge n. 19/2020, e nello specifico:
a. "in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale, compreso fra le 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
b. sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il decreto istituisce una nuova fascia, oltre a quelle già note, cui possono rientrare i territori:
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Ultimo aggiornamento pagina: 15/01/2021 13:38:20