Il Governo emana il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 che aggiorna le misure restrittive per limitare la diffusione della Covid-19

Il Governo ha varato il nuovo Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covdi-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale...
Data:

15 gennaio 2021

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3 min

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Il Governo ha varato il nuovo Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covdi-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale innanzitutto è prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Per quanto concerne gli spostamenti:

- dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sul territorio nazionale, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.
Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sul territorio nazionale, restano in vigore, per quanto non previsto nel testo dell'allegato ultimo decreto, le misure adottate con Decreto-Legge n. 19/2020, e nello specifico:

a. "in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale, compreso fra le 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
Questa possibilità è ammessa solo entro il territorio comunale per le regioni appartenenti alle fasce arancione e rossa.
b. sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.


Il decreto istituisce una nuova fascia, oltre a quelle già note, cui possono rientrare i territori:
"ove nel relativo (territorio)  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.".

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/01/2021 13:38:20

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