La Regione Emilia-Romagna ha prorogato il pagamento del bollo auto al 31 marzo 2021

Una conferma arriva dalla Regione Emilia-Romagna che replica una delle sue decisioni prese durante la prima fase dell'emergenza sanitaria: prorogare il pagamento del bollo auto. Anche per la seconda fase dell'emergenza quindi, la Regione...
Data:

12 gennaio 2021

Tempo di lettura:

1 min

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Una conferma arriva dalla Regione Emilia-Romagna che replica una delle sue decisioni prese durante la prima fase dell'emergenza sanitaria: prorogare il pagamento del bollo auto.

Anche per la seconda fase dell'emergenza quindi, la Regione Emilia-Romagna ha pensato a questa proroga per cercare di supportare cittadini ed imprese, facendo slittare il pagamento del bollo auto al 31 marzo 2021, senza aggravio di costi.

Con deliberazione n. 1820 del 7 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha deciso di prevedere la possibilità di pagare entro il 31 marzo 2021, senza ulteriori costi, la tassa auto in scadenza a dicembre 2020 e a gennaio 2021 e il cui termine di pagamento è fissato dall'art. 1 del DM 462/1998, rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021.

Nello specifico, che cosa prevede questa misura?
  • la sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
  • nessun aggravio di costi, sanzioni e interessi se i pagamenti saranno corrisposti entro il 31 marzo 2021;
  • la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
  • la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del termine previsto dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo 2021 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all’ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
  • non è previsto rimborso di quanto eventualmente già versato.

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Ultimo aggiornamento pagina: 12/01/2021 11:30:27

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