Descrizione
Gli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di Baricella, tra martedì 8 e lunedì 28 ottobre, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46). Si chiarisce che per le elezioni e i referendum regionali, provinciali e comunali avranno diritto al voto domiciliare soltanto coloro che sono dimoranti nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui sono elettori.
La domanda, come da modello allegato, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di Baricella, tra martedì 8 e lunedì 28 ottobre, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46). Si chiarisce che per le elezioni e i referendum regionali, provinciali e comunali avranno diritto al voto domiciliare soltanto coloro che sono dimoranti nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui sono elettori.
La domanda, come da modello allegato, deve contenere l'indicazione dell'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico.
Unitamente al modulo di domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente:
L'accertamento dei requisiti al fine dell'esercizio del voto deve essere fatto dal funzionario medico designato dall'ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- copia della tessera elettorale
- copia di un documento d'identità valido
- certificato, rilasciato entro i termini prescritti, dal Funzionario medico designato dai competenti Organi dell’A.S.L., attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto domiciliare.
L'accertamento dei requisiti al fine dell'esercizio del voto deve essere fatto dal funzionario medico designato dall'ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/10/2024 13:06:05