L'unione civile di fronte a pubblico ufficiale.
I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144 del Codice Civile per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà:
•Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
•Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.
Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.
In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell'unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.
Scioglimento dell’Unione Civile
Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione. Se viene meno il legame affettivo, ognuno dei partner può chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche se l’altro non è d’accordo. Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di stato civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi. Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso. Dopo tre mesi dalla dichiarazione, è possibile proporre domanda di divorzio. È prevista la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissato la residenza.