A chi è rivolto

Due persone maggiorenni e dello stesso sesso possono costituire un'unione civile nel corso di apposita celebrazione innanzi all'Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.


Descrizione

L'unione civile consiste nell'unione sentimentale ed economica tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da vincoli di affinità e parentela alla quale lo Stato Italiano, grazie all' introduzione della Legge 20 maggio 2016, n. 76, ha riconosciuto uno status giuridico analogo a quello del matrimonio.


Come fare

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.

Cosa serve

Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:

- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
- la cittadinanza
- il luogo di residenza
- l’inesistenza di eventuali impedimenti di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione obbligatoria agli stessi e verrà concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Costituzione dell'Unione civile

L’unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione formale di cui sopra dell'assenza di impedimenti da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

Le parti renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni).

- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio. (Dopo l'approvazione del Decreto Legislativo n. 5 del 19 gennaio 2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario).

Cosa si ottiene

L'unione civile di fronte a pubblico ufficiale.

I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144  del Codice Civile per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà:
•Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
•Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.
Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.
In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell'unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.

Scioglimento dell’Unione Civile

Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione. Se viene meno il legame affettivo, ognuno dei partner può chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche se l’altro non è d’accordo. Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di stato civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi. Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso. Dopo tre mesi dalla dichiarazione, è possibile proporre domanda di divorzio. È prevista la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissato la residenza.

Tempi e scadenze

180 giorni dal verbale sottoscritto.

Costi

Imposta di bollo (sul verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile) di 16,00 euro

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici (Elettorale - Stato Civile - Anagrafe - Leva)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

unione civile.pdf [.pdf 53,21 Kb - 26/02/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 26/02/2024 16:52:04

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet