A chi è rivolto

E' la richiesta allo scioglimento  o della cessazione degli effetti civili del matrimonio  da parte di uno o entrambi i coniugi.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.

Descrizione

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014 le coppie che desiderano  divorziare o modificare le condizioni di divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:

- “Convenzione di negoziazione assistita dall’Avvocato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132 del 12 settembre 2014 convertito in L. 162 del 10 novembre 2014”
- Dichiarazione resa innanzi al Sindaco, Ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132 del 12 settembre 2014 convertito in L. 162 del 10 novembre 2014
Entrambe le modalità sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.

Come fare

L'art. 12 della Legge n. 162 del 10 novembre 2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di  divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di  divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.
• L'accordo potrà contenere la previsione di un assegno di divorzio che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).
• I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55 del  6 maggio 2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.

DIVORZIO BREVE E REGIME PATRIMONIALE (MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 6/5/2015 N. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.

I 3 anni previsti dalla legge 898 dell'1 dicembre 1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
• 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
• 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l'omologazione;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
• Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
• Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale

Cosa serve

 I coniugi devono presentare la domanda con contestuale dichiarazione ed acquisita la documentazione verrà fissata, su appuntamento, la data di comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione;
Lo stesso giorno sarà fissata la data per la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni;
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti del  divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Le parti possono farsi assistere da un avvocato.

Cosa si ottiene

La sottoscrizione dell'accordo di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze sono descritte nelle fasi del procedimento qui sopra

Costi

Il giorno dell’appuntamento dovranno provvedere al pagamento di € 16,00 ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 132 datata 22/12/2014 del Comune di Baricella

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici (Elettorale - Stato Civile - Anagrafe - Leva)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

separazioni e divorzi.pdf [.pdf 48,22 Kb - 23/02/2024 - 26/02/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 26/02/2024 15:43:44

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