Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 convertito con Legge 162 del 10 novembre 2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898 dell'1 dicembre 1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.