A chi è rivolto

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132 del 12 settembre  2014 convertito con Legge 162 del 10 novembre 2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898 dell'1 dicembre 1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi  consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare


L'art. 12 della Legge n. 162 10 novembre 2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, o di modifica delle precedenti condizioni di separazione .

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.
• L'accordo potrà contenere la previsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).
• I presupposti per la successiva proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.

Cosa serve

I coniugi devono presentare la domanda con contestuale dichiarazione ed acquisita la documentazione verrà fissata, su appuntamento, la data di comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione;
Lo stesso giorno sarà fissata la data per la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni;
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Le parti possono farsi assistere da un avvocato.

Cosa si ottiene

La sottoscrizione dell'accordo di separazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze sono descritte nelle fasi del procedimento qui sopra.

Costi

Il giorno dell’appuntamento dovranno provvedere al pagamento di € 16,00 ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 132 datata 22/12/2014 del Comune di Baricella

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici (Elettorale - Stato Civile - Anagrafe - Leva)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

separazioni e divorzi.pdf [.pdf 48,22 Kb - 23/02/2024 - 26/02/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 26/02/2024 15:44:14

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